Premessa
Dinamiche familiari caratterizzate da violenza, il ricorrere di patologie psichiatriche e di abuso di sostanze stupefacenti nelle parti in lite sono generalmente considerate controindicazioni all’adozione della Pratica Collaborativa come modalità di risoluzione del conflitto familiare.
Il tema peraltro merita un approfondimento ed anche a livello internazionale è in atto un dibattito tra chi intravede in alcuni casi possibili applicazioni e chi esclude sempre tale possibilità.
È, dunque, di particolare interesse il punto di vista di un nostro avvocato penalista che evidenzia come, proprio in quei casi, più gravi, sarebbe necessario percorrere strade alternative al contenzioso per evitare, da un lato, il cronicizzarsi di situazioni pregiudizievoli soprattutto per le persone minorenni coinvolte e l’etichettatura degli adulti problematici, e, dall’altro, per garantire un contesto di effettivo sostegno a tutti i componenti della famiglia.
Pubblichiamo qui la prima parte dell’articolo dell’Avv. Cristina Rey alla quale seguirà nei prossimi giorni la pubblicazione della seconda parte.
La Pratica Collaborativa a vantaggio delle famiglie problematiche – C. Rey
La Pratica Collaborativa è il metodo alternativo di risoluzione delle controversie che, allo stato attuale, offre la maggiore versatilità e i migliori strumenti. La ragione di questo primato è da ricercarsi nel cosiddetto “team collaborativo” ossia una pluralità di professionisti, ciascuno col proprio specifico ruolo, alcuni neutrali ed altri di parte, la cui attività converge sullo scopo comune di collaborare nel raggiungimento del risultato; in tal modo è assicurato un ottimo supporto delle istanze di parte senza sacrificare la visione di insieme.
Da avvocato penalista quale sono, mi sono sempre chiesta se la Pratica Collaborativa sia adatta anche ai casi di disgregazione delle famiglie che presentano importanti problematiche, quali l’abuso di sostanze, la violenza domestica o fragilità psichiatriche più o meno importanti.
L’avvocato penalista fa presto esperienza della sofferenza di tali individui, spesso coinvolti in reati e nei procedimenti penali che discendono dal loro accertamento. Il reato infatti viene accertato e punito dal sistema giuridico penale, viene altresì contenuto il rischio di reiterazione della condotta; ma evidentemente non è compito del Giudice occuparsi della gestione della sofferenza della persona che affronta questa spiacevole vicenda umana. L’avvocato si trova spesso ad ascoltare, talora a contenere il disagio del proprio assistito, in un ruolo che non è giuridico e per cui non ha seguito specifici corsi di formazione, ma solo sperimentato sul campo la sua “umanità”.
Questa esperienza è particolarmente nutrita per chi, come me, tratta spesso delitti commessi all’interno delle mura domestiche.
Mi riferisco in primo luogo all’esperienza della sofferenza della persona offesa o vittima di reato, che pure è genitore e vive con estrema ambivalenza la separazione da un compagno violento o dedito all’alcool: il timore di questi genitori è di privare i figli del riferimento dell’altra figura genitoriale, sicuramente non esemplare ma comunque importante per i piccoli.
Non è però da dimenticare la sofferenza di chi ha tenuto un comportamento censurabile, che mal digerisce e sovente rifiuta l’etichetta di cattivo genitore, non si sente accolto e compreso e per questo è capace di porre in essere gesti eclatanti, che ulteriormente complicano le cose e sbilanciano definitivamente il difficile equilibrio tra tutela e genitorialità, i due temi che finiscono sul piatto della bilancia del giudice civile (ma spesso anche penale) al momento della decisione.
È necessario essere consapevoli che un genitore depresso o con atteggiamenti maniacali, che assume un comportamento pericoloso per via delle sostanze, o che ancora esercita il controllo sulla famiglia in modo violento non fa il bene dei suoi figli.
Ciò che però a mio avviso viene spesso trascurato è che quel genitore non necessariamente assumerà quel comportamento per sempre. Raramente un uomo è totalmente irrecuperabile, raramente non ha nessuna freccia al suo arco, che possa un giorno scoccare nella direzione giusta.
Se non è un’utopia il disposto costituzionale di cui all’art. 27, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato – norma che riconosce alla persona una possibilità di cambiamento – allora si deve concludere che è nostro dovere evitare i giudizi definitivi, gli etichettamenti e gli ostracismi dei cattivi genitori.
Per ciascun essere umano, anche il più violento, ci si può infatti porre la domanda: che cosa può quest’uomo, questa donna, valorizzare di se stessa? E ancora, come potrebbe diventare un genitore presentabile? Che aiuto potrebbe accettare per evolvere, nella prospettiva di continuare a essere genitore? Ma soprattutto, a questi uomini e a queste donne vanno riconosciuti i sentimenti che provano verso i loro figli.
La giurisdizione civile non offre, all’evidenza, gli strumenti necessari per fronteggiare le difficoltà nascenti da questi casi, né è realistico attendersi un cambiamento.
In primo luogo, le procedure di separazione e divorzio sono soggette al limite temporale imposto dalla legge Pinto, norma di indubbia civiltà giuridica ma che impedisce al Giudice di “dare tempo” alle parti.
In secondo luogo, a non esser sufficiente è la stessa preparazione del Giudice, a cui non sono richiesti studi di psicologia, anche se spesso i magistrati vantano una certa esperienza in miserie umane. La nomina di eventuali consulenti tecnici avviene a distanza di mesi, se non di anni, dal problema e, se da un canto può evidenziare le criticità della famiglia, spesso arriva tardi per la loro soluzione; i servizi sociali sono in grado di offrire al cittadino interventi estremamente superficiali e parziali e non sempre di qualità o comunque decisivi.
È però la modalità contenziosa a fare i danni peggiori: la lunga sequela di accuse, recriminazioni, insinuazioni contenute negli atti civili acutizzano il conflitto; mentre le misure cautelari e di protezione – che spesso sono l’unico strumento a disposizione delle parti per salvarsi dalla violenza – non vanno ad incidere sul problema sottostante ma semplicemente limitano le conseguenze visibili, e sono comunque limitative della libertà personale.
Da ultimo vi è da evidenziare la solitudine degli avvocati, che non possono permettersi atti di fiducia incondizionata nei confronti di controparte in casi così delicati e non sempre sono in grado di individuare la motivazione, l’interesse o la paura sottostanti al comportamento pregiudizievole. A questo isolamento si devono le varie scelte di attivare subito gli strumenti di tutela codicistici, senza l’esplorazione di alternative e con il conseguente innesco di dinamiche che elevano in breve tempo il livello del conflitto, etichettano il “colpevole” o il genitore cattivo e da cui difficilmente si riesce a tornare indietro.
Queste sono le riflessioni che mi hanno portato ad approfondire l’esperienza collaborativa americana, che cercherò di riassumere come segue.
L’ESPERIENZA AMERICANA
Ho raccolto i dati che qui riporto partecipando ai forum mondiali di IACP degli ultimi tre anni, e nella specie Vancouver nel 2014, Washington nel 2015 e Las Vegas nel 2016.
In quelle sedi, nonché in Italia nelle occasioni di formazione organizzate da AIADC, mi sono potuta confrontare con avvocati degli Stati Uniti d’America e del Canada, a cui ho posto domande su specifici punti. L’esperienza di cui vi parlo è quindi una sintesi dei dati che ho raccolto circa le prassi americane e canadesi.
Bisogna partire dalla premessa che anche in quei paesi, che indubbiamente vantano una tradizione collaborativa di lunga data e che quindi sono molto avanti sia nello studio, sia nell’esperienza pratica da cui trarre insegnamenti, l’applicabilità della tecnica della Pratica Collaborativa in ipotesi di violenza domestica è limitata solo a pochi casi, con professionisti particolarmente esperti e in vicende familiari che non presentano rischi elevati.
In effetti, così come insegna la nostra tradizione di mediazione familiare, vi sono anche professionisti che escludono del tutto l’applicabilità della Pratica Collaborativa in questi casi “caldi”. L’argomento forte dei contrari risiede essenzialmente nella considerazione che, dietro ad un’apparente preoccupazione del genitore violento per i suoi figli, spesso si nasconde la volontà di perdurare nella condotta controllante. I partner abusanti sono inoltre spesso manipolativi, affascinanti e strategici e ciò mette a dura prova il clima di fiducia e trasparenza, basilari nella Pratica Collaborativa.
È importante sottolineare questo dato per non trasmettere l’impressione che oltreoceano tutto sia possibile e che altrettanto possiamo fare noi in Italia; al contrario, la Pratica Collaborativa in violenza domestica è una strada che solo chi può vantare una esperienza particolarmente approfondita può percorrere. Diversamente, rischierebbe di non saper affrontare con le necessarie competenze i rischi per la persona debole conseguenti del fallimento della pratica.
Vi sono poi alcune comunità che escludono la Pratica Collaborativa nei casi di “modest means” ossia in quelle vertenze in cui da noi sarebbe attivabile il patrocinio a spese dello Stato, per l’impossibilita di offrire prestazioni adeguate con mezzi economici così ridotti.
Il dato che io ho trovato di estremo interesse, e che mi ha indotto a riflettere su questa possibilità anche con le limitazioni applicative di cui sopra, proviene in realtà dalla tecnica con cui i professionisti americani sono tenuti ad affrontare tutti i casi di disgregazione familiare, perché è da questo differente approccio che si snoda, poi, una qualità di assistenza diversa che consente l’esplorazione di ipotesi alternative.
Da alcuni anni gli avvocati americani hanno elaborato la necessità, che si è trasformata in un vero e proprio obbligo deontologico a loro carico, di attivare uno screening sulla violenza domestica (DVS o domestic violence screening) su ogni nuovo caso di separazione/affido di minori che arriva sul loro tavolo.
In altre parole, a ciascuna parte che si presenta da un avvocato per divorziare o per regolamentare l’affido dei figli debbono essere immediatamente rivolte alcune domande, che vengono presentate al cliente come di prassi o comunque obbligatorie e quindi non allarmanti, grazie alle quali il professionista indaga la qualità della relazione di coppia e intercetta eventuali profili di allarme.
Il problema della violenza domestica è evidentemente diffuso in quei paesi – ma del resto, non lo è anche da noi? – e gli avvocati si sono assunti il compito di contribuire, per quanto nelle loro possibilità, a ridurne gli effetti. Di qui la scelta di autoregolamentare un intervento “a tappeto” sulla clientela, che consenta di suggerire adeguate strategie di difesa a chi ne ha bisogno e, d’altro canto, di informare immediatamente l’aggressore sul rischio giuridico del suo comportamento.
Il DVS è oggi uno dei pilastri basilari della professione dell’avvocato matrimonialista in America. La sua applicazione risulta preziosa per l’individuazione precoce delle coppie problematiche, anche quando all’interno della coppia non c’era una reale consapevolezza del problema. In questo modo la consulenza dell’avvocato può essere più accurata e più appropriata al caso portato al suo esame.
Non vi è un metodo uniforme per lo screening ed ogni associazione professionale ha dettato le sue linee guida. Frequente è l’utilizzo del classico test a crocette o a punti che consente di evidenziare immediatamente sia lo stile relazionale compromesso in sé e per sé, sia il grado della compromissione e la conseguente sua pericolosità per la parte debole ed i figli.
La lettura del test viene accompagnata da un colloquio di approfondimento del professionista, che potrà in questo modo indirizzare il cliente verso la procedura (collaborativa-contenziosa) che ritiene più adatta al caso e di predisporre, ove necessario, il safety plan.
Lo screening non ha quindi solo l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali, ma anche un importante valore social-preventivo, costituito dalla tutela avanzata del soggetto debole attraverso scelte operative che ricadono sul professionista sin dall’inizio della relazione professionale.
Vengo allora a spiegare che cosa si intende per safety plan.
Si chiama safety plan (o piano di sicurezza) quella serie di regole di condotta, suggerimenti ed accorgimenti che il professionista indica (spesso mettendoli per iscritto) come necessari per la messa in sicurezza della presunta vittima di abusi domestici.
Un safety plan può contenere consigli anche banali, come quello di tenere a disposizione i numeri di emergenza e della Polizia, o di individuare dei congiunti o amici immediatamente disponibili all’ospitalità in caso di allontanamento da casa, o ancora l’eliminare da casa gli alcolici o gli oggetti taglienti. Il safety plan può comprendere anche l’addestramento dei collaboratori e dipendenti del professionista a comportarsi nell’ipotesi in cui controparte manifesti intenti persecutori nei confronti dell’avvocato del compagno/a. Insomma, un piano minuzioso e costruito su misura sulla vita della coppia, che offra un primo aiuto alla presunta vittima.
Questa pianificazione, risultando preliminare a qualsiasi scelta difensiva, è propria sia dei casi contenziosi che di quelli collaborativi e può contemplare in entrambe le ipotesi anche il ricorso immediato al Giudice affinché emetta delle misure di protezione.
Ecco perché il problema della sicurezza non è un problema del professionista collaborativo: gli americani agiscono nello stesso modo sia che il cliente opti per il contenzioso, sia che scelga il collaborativo. La differenza risiede nel fatto che, nel collaborativo, il safety plan sarà, per quanto possibile, accettato dalla parte interessata, che si impegnerà a rispettarlo. Anche nel collaborativo si contempla però la possibilità, almeno nelle fasi iniziali e di emergenza, di richiedere un provvedimento cautelare giurisdizionale, perché l’attenzione alla sicurezza della parte debole non è mai persa di vista ed è, anzi, la preoccupazione maggiore dell’avvocato.
In altri termini: affrontare un caso delicato con la Pratica Collaborativa non è, all’evidenza, un atto di buonismo o di fiducia incondizionata. Tutti i professionisti del team collaborativo sono chiamati a prestare la massima attenzione a che tutto si svolga in una condizione di assoluta sicurezza. Solo questa sicurezza può creare il clima di fiducia nella parte debole, che non si deve sentire in pericolo.
Non è quindi un processo più semplice o che premia la parte forte. È al contrario un habitat di negoziazione in cui si richiede a tutti, e prima di tutti alle parti, molta forza nell’affrontare e superare la situazione difficile. Oserei dire che è un processo “tosto”, in cui sicuramente le parti si mettono molto più in gioco che in un normale contenzioso.
Ecco però che la Pratica Collaborativa, se utilizzata da professionisti specificamente formati ad affrontare situazioni che potenzialmente aprono alla manipolazione, ciò che capita quasi sempre quando almeno uno dei soggetti è debole, si rivela di estrema utilità per evitare le conseguenze dell’etichettamento della parte “cattiva”, che è uno dei rischi più elevati nelle procedure giurisdizionali.
Qual è l’utilità che le parti colgono nella scelta collaborativa?
Immaginiamo di avere una mamma con dei gravi problemi di alcoolismo. La donna sa che ciò potrebbe essere un grosso problema nel contenzioso; teme di perdere la collocazione dei figli presso di sé, evento che la getterebbe nello sconforto più totale e aumenterebbe ulteriormente la sua propensione al bere. D’altro canto, il padre sa che i figli non accetterebbero così di buon grado di vivere con lui, chiederebbero della mamma che è molto accudente con loro nei momenti di sobrietà e li segue inoltre con particolare dedizione per la scuola. Entrambi insomma hanno un buon motivo per accedere ad un accordo.
In questo caso il team metterà immediatamente a punto un safety plan, a cui la madre sia in grado e mostri di voler aderire. Per fare ciò, non solo è fondamentale avere dei professionisti formati per individuare le paure e gli interessi di entrambi i genitori anche con riferimento alla dipendenza, ma è altrettanto importante saper tenere un comportamento accogliente e non giudicante.
Con le necessarie abilità comunicative il coach spiegherà alla donna che concordare insieme un safety plan ha il valore di creare un livello di sicurezza in cui le parti potranno sviluppare nuovamente una fiducia reciproca, venuta meno con la conclusione della relazione.
Sarà anche importante far emergere, attraverso l’esperto del minore, le paure dei bambini che derivano dai comportamenti bizzarri del genitore in conseguenza dell’abuso di alcool, e far comprendere che, se il genitore tiene al benessere del bambino, si dovrà impegnare per rassicurarlo facendo cessare detti comportamenti in presenza del minore.
Con l’aiuto degli avvocati le parti individueranno le norme di comportamento idonee a creare fiducia e che siano accettabili per la parte onerata: si potrà ad esempio prevedere che la madre si impegni a non guidare l’auto con a bordo i bambini, a sottoporsi all’alcooltest col palloncino prima di prendere i figli e all’atto di restituirli al padre e di non trascorrere con loro più di tot ore, così da consentire un controllo accurato sull’eventuale consumo di alcool alla presenza dei minori. La madre potrà impegnarsi a non prendere più i bambini se risulterà positiva all’alcooltest o si rifiuterà di sottoporvisi. Il padre verrà istruito a richiedere l’alcooltest con delicatezza ed atteggiamento non giudicante. Si valuterà la possibilità per entrambi i genitori di sottoporsi a programmi di disintossicazione e di sostegno alla genitorialità.
Se vi sarà un’adesione volontaria della parte, che ha compreso le ragioni sottese alle richieste dell’altro genitore ed ha un sincero interesse a riacquistare la sua fiducia, vi saranno molte più possibilità che questa soluzione funzioni, rispetto ad un ordine del Giudice.
Nello stesso modo un genitore che pone in essere violenza domestica. A tal proposito, i risultati migliori si ottengono dai maltrattanti ad alto funzionamento, ossia da quei soggetti che hanno una intelligenza di grado medio-elevato e che hanno un buon inserimento sociale, e capacità di mascherare o comunque controllare la propria indole aggressiva al di fuori delle mura domestiche. Il motivo è molto semplice: queste persone hanno molto da perdere, e nello stesso tempo hanno l’intelligenza sufficiente per comprendere che il loro comportamento potrebbe essere oggetto di una valutazione negativa del Giudice.
In questi casi è di fondamentale importanza un safety plan idoneo a non mettere nessuna delle due parti in condizione di vantaggio rispetto all’altra. Questo perché non potrà mai esserci fiducia e collaborazione se una delle due parti ha la possibilità di manipolare l’altra.
In questi casi un piano di sicurezza potrebbe prevedere, ad esempio, incontri separati col team al posto del tradizionale incontro congiunto, che possono attuarsi mediante l’utilizzo di due stanze col team che si sposta o anche orari diversi per i due genitori. Potrà poi prevedere il reperimento immediato di una soluzione abitativa e di gestione provvisoria dei minori che impedisca alle parti di incontrarsi, ed ancora incontri coi minori in luogo neutro.
In ognuno di questi casi è di fondamentale importanza l’integrazione del team collaborativo con l’esperto dei minori, per dar voce autonoma ai figli ed indagare le conseguenze della violenza assistita eventualmente subita o comunque del comportamento inadeguato del genitore e stabilire delle regole di comportamento adatte a tutelare anche i figli.
Ho anche trovato spunti interessanti dal prezioso lavoro di Bill Eddy, psicologo americano che ha concentrato la sua attività di studio su come trattare le personalità narcisistiche e altamente conflittuali nelle procedure giudiziarie e in collaborativo.
Gli avvocati con esperienza in materia familiare hanno imparato a distinguere mediante il contatto coi loro clienti le personalità narcisistiche, la loro scarsa empatia, la propensione alla menzogna per la loro autoassoluzione, il comportamento egocentrico, e le conseguenze talora devastanti di queste personalità sulle fragili menti dei loro figli.
Oltreoceano è ben chiara la consapevolezza che un genitore narcisista presenta aspetti di problematicità peculiari, che la Pratica Collaborativa è in grado di affrontare o quantomeno contenere. Queste caratteristiche probabilmente sfuggirebbero ad un Giudice, più avvezzo a codici e sentenze che non ai disturbi di personalità; viceversa nel team collaborativo è possibile inserire gli esperti adatti a trattare questo tipo di parte, senza richiedere ad altri professionisti non addestrati di fare questo.