Gli avvocati che per la prima volta si avvicinano alla Pratica Collaborativa sono sempre, sistematicamente, afflitti da un dubbio, ovvero se il principio della trasparenza nello scambio delle informazioni rilevanti fra le parti sia compatibile con la difesa. L’impegno che le parti assumono di dirsi tutto – ad esempio, dichiarare le risorse economiche ed i redditi effettivi, ammettere eventuali relazioni extraconiugali, informare circa determinati stati di salute – per mettere l’altro in condizione di assumere una decisione consapevole di solito, al primo impatto, spaventa moltissimo. Da professionisti abituati a prevedere tutti gli scenari possibili gli avvocati s’interrogano immediatamente circa le conseguenze di tale “disclosure” nel caso in cui la procedura fallisca e le parti si ritrovino a dover avviare un giudizio contenzioso avendo informato di tanti dati sensibili il coniuge/partner a quel punto divenuto “controparte”.
Qui non voglio trattare le cautele approntate per tutelare la riservatezza nell’ambito della Pratica Collaborativa né i molti vantaggi e le tante ragioni per le quali le parti, rese consapevoli di quel rischio residuo di possibile strumentalizzazione delle informazioni da parte dell’altro/a, decidono comunque di scegliere questa procedura. Lo abbiamo già fatto in tante altre sedi nell’ambito delle molte attività dell’Associazione.
Oggi desidero, invece, rovesciare il punto di osservazione e prendere in considerazione gli obblighi delle parti nelle altre procedure, ossia nella trattativa tradizionale stragiudiziale e nel giudizio contenzioso.
Mi pare di poter affermare, infatti, che, anche nell’ambito di questi contesti, non dorme certo sonni tranquilli chi omette maliziosamente informazioni o le manipola ad arte per indurre il partner ad accettare soluzioni diverse da quelle che sarebbero pretese, se a conoscenza dei dati reali, o il giudice ad adottare decisioni contrarie alla verità dei fatti.
La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (n 8096/2015), ha fatto pagare a caro prezzo il comportamento di un marito che, per convincere la moglie ad accettare la proposta di divorzio congiunto a certe condizioni, aveva ceduto e poi riacquistato la parte più cospicua del suo patrimonio. La Suprema Corte ha rimesso in pista la moglie confermando l’esistenza dei presupposti del dolo processuale revocatorio, che si verifica quando venga posta in essere intenzionalmente un’attività fraudolenta consistente in artifici e raggiri diretti ed idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e ad impedire al giudicante l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, così facendo, pregiudicando l’esito del procedimento.
La questione non è certo nuova ed attiene, più in generale, al problema di teoria generale del processo, se le parti abbiano un dovere di verità e completezza, ricavabile dal più generale dovere di lealtà e probità espressamente previsto all’art. 88 c.p.c. e da un’interpretazione sistematica del codice di procedura civile (disciplina della responsabilità processuale per danni ex art. 96 c.p.c. e istituto della revocazione della sentenza per dolo della parte ex art. 395 1° comma n. 1 c.p.c.), o se, invece, possano legittimamente nascondere fatti rilevanti per la decisione della lite ed anche deliberatamente mentire in giudizio.
La pronuncia richiamata della Corte Suprema non è isolata e s’inserisce in un orientamento che ha trovato la sua consacrazione in una risalente decisione a Sezioni Unite (n. 9213/1990) dalla quale possiamo ricavare addirittura che “anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi possono integrare gli estremi del dolo revocatorio” .
Se la menzogna e la reticenza comportano conseguenze processuali tanto importanti, come una responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e per dolo revocatorio ex art. 395 1° comma n. 1 c.p.c., é evidente che il difensore si deve porre il problema della trasparenza del proprio cliente anche quando lo assista e rappresenti in procedure molto diverse dalla Pratica Collaborativa, addirittura nell’ambito di un contenzioso giudiziario.
Una vittoria basata sulla falsa rappresentazione della realtà, ottenuta approfittando delle asimmetrie informative e/o probatorie fra le parti, potrebbe, infatti, risultare il provvisorio e fallace traguardo di chi non si è posto il problema della possibilità, da parte del danneggiato da tale comportamento, di rimuovere sentenze ingiuste anche se passate in giudicato.